Indennità di disoccupazione, prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto e 730.
Siamo entrati nel mese delle dichiarazioni e la scadenza per la consegna dei documenti del 730 si avvicina.
Per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi si applica una sanzione minima pari ad € 258,00, meglio informarsi prima, no?
Mi capita spesso di affrontare il discorso e soprattutto chi è appena entrato nel mondo del lavoro o ha percepito l’indennità di disoccupazione, non sa esattamente quali siano le regole fiscali in merito ai dichiarativi.
Cercherò di essere quanto più pragmatico possibile, senza dilungarmi in casi rari. Per i casi specifici vi invito a contattarmi.
Casi di esonero
1) Redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti da un unico sostituto d’imposta: in sostanza quando avete un solo CUD
2) Redditi da lavoro dipendente più altri redditi con un tetto massimo complessivo di € 8.000,00
3) Redditi da pensione più altri redditi con un tetto massimo complessivo di € 7.500,00
Gli importi sopra indicati sono LORDI non potete quindi sommare lo stipendio netto percepito ma dovete fare sempre riferimento al CUD.
Indennità di disoccupazione
Cosa succede se abbiamo percepito un’indennità di disoccupazione? In questo caso al CUD del datore di lavoro va aggiunto il CUD dell’ INPS che potete richiedere telematicamente o tramite un professionista abilitato. Andrà fatto quindi il conguaglio dei redditi e se emergerà un’imposta a debito dovrete versala, anche ratealmente, mentre se l’imposta sarà a credito vi spetterà un rimborso.
Prestazioni occasionali (….o come erroneamente chiamate, prestazioni a ritenuta)
Moltissimi giovani oggi trovano lavoro con le prestazioni o collaborazioni occasionali. C’è una sottile differenza tra le due fattispecie a cui verrà dedicato un articolo specifico. In breve la collaborazione occasionale, disciplinata dalla Legge Biagi (art. 61 D.Lgs 276/2003) , altro non è che un lavoro a progetto di durata inferiore ai 30 giorni e con limite massimo retributivo di € 5.000, mentre le prestazioni occasionali trovano la loro fonte normativa negli articoli 2222 e seg del codice civile sul contratto d’opera. A prescindere dalla durata e dagli importi, tali prestazioni d’opera devono essere assolutamente episodiche e svincolate dalle necessità organizzative del committente. Sui compensi da esse derivanti va applicata una ritenuta d’acconto del 20% (art. 25 comma 1 D.P.R. 600/1973, occhio alla prima nota!), va quindi conguagliato il reddito percepito in dichiarazione dei redditi.
Per i lavori occasionali è prevista una detrazione, ovvero fino ad un determinato reddito, sulle prestazioni occasionali, non è dovuta alcuna imposta. L’art 13 comma 5 del TUIR dispone infatti una detrazione d’imposta per i redditi da lavoro occasionale (art 67 comma 1 lettera i e l) pari ad:
1- € 1.104 per compensi fino ad € 4.800
2- € 1.104 x (55.000 – compenso)/50.200 per i compensi che superano gli € 4.800
Ciò significa che la ritenuta d’acconto del 20% risulterà versata in eccesso e che quindi fino ad un determinato compenso percepito, avrete diritto a vedervela restituita.
Cosa succede se oltre al reddito da prestazione occasionale abbiamo percepito anche un reddito da lavoro dipendente? In questo caso sempre L’art 13 comma 5 del TUIR ci permette di godere solo una delle due detrazioni previste (quella per lavoro dipendente e quella per la prestazione occasionale), dovremo quindi conguagliare i due redditi, controllare quale detrazione sia a noi più favorevole ed applicarla. In questa circostanza andranno sicuramente versate le imposte.
Se abbiamo quindi ricevuto un compenso per prestazione occasionale con ritenuta, dobbiamo assolutamente fare il 730 per recuperare la ritenuta d’acconto che ci hanno operato. Da quest’anno poi, potete fare il 730 anche se disoccupati ed ottenere rapidamente il rimborso dall’ Agenzia delle Entrate!
Che aspettate? Prenotate la vostra dichiarazione, potrebbe essere gratis!