Locazioni turistiche abruzzo, b&b, case vacanza ed affittacamere

RICHIESTA TRASMISSIONE DATI SUL MOVIMENTO DEI FLUSSI TURISTICI REGIONALI

Che ci chiede il SITRA della regione Abruzzo?
Se hai registrato il tuo codice CIR ed avviato una locazione turistica per la tua casa vacanze, un B&B o un affittacamere in Abruzzo, con buona probabilità hai ricevuto in questi giorni una mail dalla Regione per delle anomalie riscontrate sull'invio dei dati. Vediamo come sistemarla velocemente!

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Quali dati vanno comunicati al SITRA?

Rilevazione presenze (Art. 30 L.R. 11/1993 modificato)

La normativa stabilisce che i titolari di strutture ricettive devono trasmettere telematicamente i dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti mediante il SITRA con cadenza decadale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione. Questo significa che i dati devono essere inviati tre volte al mese (ogni 10 giorni) e in ogni caso completati entro i primi 10 giorni del mese seguente.

La comunicazione avviene in aggiunta alla segnalazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza, che rimane obbligatoria. La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dal Dipartimento regionale competente mediante il SITRA.

Comunicazione in assenza di movimento turistico

L'Art. 30, comma 2 della L.R. 11/1993 (come modificato dalla L.R. 36/2016) stabilisce espressamente che la comunicazione avviene anche in caso di assenza di movimento turistico. Questo significa che anche se la struttura non ha ospitato clienti nel periodo di riferimento, il titolare è comunque obbligato a trasmettere i dati al SITRA indicando l'assenza di presenze.

Questa disposizione è fondamentale per garantire la completezza della rilevazione statistica regionale e per evitare che il Dipartimento regionale debba verificare se la mancata comunicazione sia dovuta ad omissione o ad effettiva assenza di clienti.

Qual è l'anomalia riscontrata?

La Regione Abruzzo tramite il SITRA ha segnalato che il 97% delle strutture ricettive comunica in maniera incompleta, errata o non comunica i flussi turistici. L'anomalia principale riguarda il fatto che i proprietari delle strutture ricettive trasmettono i dati delle presenze quando ci sono ospiti, ma omettono di comunicare le assenze o i periodi di chiusura della struttura.

Questo comportamento costituisce un inadempimento perché la normativa prevede espressamente che la comunicazione deve avvenire anche in caso di assenza di movimento turistico. La mail del SITRA chiarisce in modo esplicito che "anche la mancata comunicazione di apertura o chiusura di un solo giorno della struttura ricettiva viene considerata come inadempienza".

Ma in sostanza cosa avviene?
Nel caricare i dati, vengono inviate solo le presenze da questo FORM ma ci si dimentica di segnalare quando la struttura è chiusa o non ci sono ospiti.

Come fare operativamente? E' molto semplice e dovremmo farlo ogni 10 giorni...o almeno entro il 10 del mese successivo.
Andiamo su Check-In --> Gestione disponibilità e da qui possiamo selezionare il mese di interesse (sistemiamo tutto il 2025). Ci troveremo con il calendario che riporterà i giorni in cui abbiamo avuto ospiti in verde ed i giorni senza trasmissione di presenze in bianco, i giorni aperti ma vuoti in giallo ed i giorni di chiusura in grigio.

Cliccando su ciascun giorno potremo andare ad indicare i giorni in cui la struttura è rimasta aperta ma vuota, si colorerà in giallo, o togliendo il flag da "Struttura Aperta", comunicheremo che la struttura è stata chiusa.

Possiamo anche utilizzare i pulsanti in alto per riempire massivamente il mese o compilare il campo "Propaga valori fino al" per riportare l'indicazione fino al giorno indicato!

Sanzioni!! Sono alte fate attenzione!

Sanzioni amministrative

La L.R. 11/1993 (Art. 32) prevede che il Comune applichi sanzioni amministrative da 500€ a 3.000€ al titolare della struttura turistica ricettiva per le violazioni degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. Questa sanzione si applica alle violazioni relative alla comunicazione dei prezzi, dei dati sulle attrezzature e alle altre comunicazioni obbligatorie tramite SITRA.

Per quanto riguarda la mancata comunicazione ISTAT (che in Abruzzo avviene tramite SITRA secondo l'Art. 30), le sanzioni sono disciplinate dal D.Lgs. 322/1989 che prevede sanzioni amministrative da 250€ fino a 2.500€ per ogni mese di omissione o comunicazione errata. Questo significa che se un titolare non comunica i dati delle presenze per più mesi consecutivi, la sanzione si cumula mese per mese, potendo raggiungere importi molto elevati.

Le sanzioni per la mancata comunicazione ISTAT sono particolarmente severe proprio perché questa rilevazione è obbligatoria anche in caso di assenza di movimento turistico.