Risparmiare fino a 992€ l’anno? Si può!

Detrazioni per i canoni di locazione.

Molte famiglie hanno un contratto di locazione per l’immobile destinato ad abitazione principale e tanti giovani devono cambiare città per trovare un posto di lavoro. E’ possibile usufruire di importanti agevolazioni fiscali in tal senso.

L’articolo 16 del TUIR definisce 3 agevolazioni:

CONTRATTI EX 431/98 (IN LINEA DI MASSIMA I 4+4)

– Se il vostro reddito complessivo non supera i 15.493,71 € spetta una detrazione di 300€

Se il vostro reddito complessivo non supera i 30.987,41 € spetta una detrazione di 150€

Potrete quindi recuperare da 150 a 300 € in base al vostro reddito!!

CONTRATTI EX ART 2 COMMA 3 (CONTRATTI A CANONE CONCORDATO <– LEGGI L’ARTICOLO)

Se il vostro reddito complessivo non supera i 15.493,71 € spetta una detrazione di 496 €

Se il vostro reddito complessivo non supera i 30.987,41 € spetta una detrazione di 248 €

Potrete quindi recuperare da 248 a 496 € in base al vostro reddito!!

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LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO OLTRE REGIONE LA RESIDENZA

Ai lavoratori dipendenti che per lavoro spostano la loro residenza oltre 100km e comunque in altra regione rispetto alla residenza originaria spetta una detrazione per i primi 3 anni:

Se il vostro reddito complessivo i 15.493,71 € spetta una detrazione di 992 €

Se il vostro reddito complessivo non supera i 30.987,41 € spetta una detrazione di 496 €

Potrete quindi recuperare da 496 a 992 € in base al vostro reddito!!

Quest’ultima detrazione spetta anche per i giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni anche se non sussistono le condizioni indicate al punto 3. L’aricolo infatti recita:

1-ter. Ai  giovani  di  eta’ compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di  locazione  ai  sensi  della  legge  9 dicembre 1998, n. 431, per l’unita’ immobiliare  da  destinare  a  propria  abitazione principale, sempre che la  stessa  sia  diversa  dall’abitazione  principale  dei  genitori  o di coloro cui  sono  affidati  dagli  organi competenti ai sensi di legge, spetta per i  primi  tre  anni  la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.

Come potete leggere, l’importate è che il contratto sia stipulato prima del compimento del 31 esimo anno di età.

 

La detrazione è rapportata ai giorni di locazione dell’anno ed è ripartita nel caso in cui vi siano più intestatari. Inoltre è da segnalare che tale credito d’imposta è previsto anche nel caso di incapienza! Tutti, possono beneficiare di tale agevolazione, anche chi non ha pagato imposte

Per molti giovani sarà un ottimo aiuto!

Nel caso in cui negli anni passati non abbiate scaricato l’affitto, non vi preoccupate! Faremo un’istanza di rimborso e recupererete quanto vi spetta!

Per qualsiasi dubbio o consiglio contattatemi liberamente dal form in basso o ad uno dei recapiti presenti nella pagina CONTATTI.

 

 

Published On: Giugno 6th, 2014 / Categorie: Uncategorized /