La Regione Abruzzo ha riscritto da capo la disciplina dei tirocini e ha messo sul piatto 10 milioni di euro per finanziarli. Dal 27 ottobre 2026 è aperto lo sportello per le domande. La notizia che interessa di più le imprese è una sola: l'indennità mensile di 800 euro non è a carico dell'azienda che ospita. È pagata con i fondi dell'avviso e arriva al tirocinante tramite l'INPS.
In questa guida vediamo che cosa prevedono le nuove regole, chi può ospitare un tirocinante, chi può farlo, quanto dura, come si presenta la domanda e dove si sbaglia più spesso.
Cosa è cambiato
Ci sono due provvedimenti distinti, ed è bene non confonderli.
1. Le nuove Linee guida regionali. Approvate con la D.G.R. n. 488 del 30 luglio 2025, sono in vigore dal 18 settembre 2025 e hanno sostituito quelle del 2018. Sono la cornice: dicono chi può promuovere un tirocinio, chi può ospitarlo, quanto dura, quanto si paga. Valgono per tutti i tirocini extracurriculari in Abruzzo, finanziati o no.
2. L'avviso pubblico con i soldi. Approvato con determinazione DPH011/1468 del 5 ottobre 2026 e poi integrato dalla determinazione DPH011/1572 del 20 ottobre 2026, mette a disposizione 10 milioni di euro per pagare le indennità dei tirocinanti. Le risorse arrivano dal Piano Triennale per le Politiche Attive del Lavoro (art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 148/2015). Lo sportello telematico è aperto dalle ore 12.00 del 27 ottobre 2026 e resta attivo fino a esaurimento fondi.
In sintesi: le regole nuove valgono già da oltre un anno; quello che si è aperto in questi giorni è il rubinetto dei finanziamenti.
Curriculare o extracurriculare? La distinzione che conta
È la prima domanda da farsi, perché le due cose seguono binari completamente diversi e l'avviso da 10 milioni riguarda solo i tirocini extracurriculari.
Il tirocinio curriculare è quello che lo studente svolge dentro il proprio percorso di studi: è previsto nel piano di studi dell'università o della scuola, oppure rientra nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Secondo l'art. 5 delle Linee guida regionali questi tirocini non rientrano nel campo di applicazione delle Linee guida, sono regolati dai regolamenti di ateneo o di istituto e non sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie, perché non hanno una finalità diretta di inserimento lavorativo. Fuori dalla disciplina resta anche il praticantato richiesto dagli ordini professionali, che ha una normativa tutta sua.
Il tirocinio extracurriculare, invece, è rivolto a chi ha già finito di studiare o è fuori dal mercato del lavoro, e serve proprio a entrarci o rientrarci. È questo che le Linee guida disciplinano nel dettaglio, ed è questo che l'avviso finanzia.
C'è però un punto in cui le due categorie si toccano, ed è un vantaggio pratico per le aziende: ai fini dei limiti numerici (quanti tirocinanti si possono tenere insieme) i tirocini curriculari non si contano. Chi ospita due studenti universitari in tirocinio curriculare ha ancora per intero la propria capienza per i tirocini extracurriculari.
Chi paga l'indennità di 800 euro
Le Linee guida fissano l'indennità minima di partecipazione a 800 euro lordi mensili. Normalmente è un costo del soggetto ospitante: con l'avviso 2026, invece, è a carico pubblico.
Vale la pena distinguere i due piani, perché non coincidono:
- chi mette i soldi è la Regione Abruzzo, con i 10 milioni dell'avviso, che provengono dal Piano Triennale per le Politiche Attive del Lavoro (art. 44, comma 6-bis, del D.Lgs. 148/2015);
- chi materialmente paga è l'INPS, in qualità di ente pagatore, sulla base di una convenzione stipulata con la Regione Abruzzo.
Il meccanismo mensile è questo: il soggetto promotore verifica il registro presenze e invia la richiesta di rimborso alla Regione; la Regione fa i controlli di secondo livello entro quindici giorni, autorizza e trasmette i flussi all'INPS; l'INPS eroga entro trenta giorni con bonifico sul conto indicato dal tirocinante.
Per il datore di lavoro il risultato pratico non cambia: l'indennità non transita dalle sue casse e non la anticipa. Restano a suo carico soltanto le coperture assicurative (INAIL e responsabilità civile verso terzi) e, naturalmente, il tempo del tutor aziendale.
Qualche precisazione che conviene conoscere prima di firmare:
- l'indennità spetta per intero solo se il tirocinante ha svolto almeno il 70% delle ore mensili previste dal progetto formativo; sotto quella soglia viene riproporzionata sui giorni di effettiva presenza;
- chi percepisce NASpI, DIS-COLL, Assegno di inclusione o altri sostegni al reddito non perde il beneficio: l'INPS paga solo la differenza fino a concorrenza degli 800 euro;
- l'indennità è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c, TUIR) e quindi sconta l'IRPEF, ma non è soggetta a contribuzione previdenziale;
- nei periodi di sospensione (maternità, infortunio o malattia oltre 30 giorni, chiusura aziendale di almeno 15 giorni) l'indennità non è dovuta.
Al soggetto promotore spetta invece una remunerazione forfettaria di 537,50 euro per ogni tirocinio portato a termine, che non viene riconosciuta ai Centri per l'Impiego.
Quali aziende possono ospitare
Possono ospitare i datori di lavoro privati con un'unità operativa in Abruzzo, dove il tirocinio si svolge materialmente. Devono però avere i requisiti di affidabilità previsti dall'art. 6 dell'avviso:
- applicare un CCNL sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
- essere in regola con previdenza, contribuzione e sicurezza sul lavoro;
- rispettare la L. 68/1999 sul collocamento dei disabili;
- non aver subito sanzioni in materia previdenziale, di sicurezza o di intermediazione irregolare di manodopera;
- aver usato correttamente i tirocini in passato;
- non aver effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti, salvo quelli per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- non avere in corso cassa integrazione straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella stessa unità operativa, salvo accordo sindacale;
- non essere in procedura concorsuale, salvo accordo sindacale.
Il licenziamento nei dodici mesi precedenti è la causa di esclusione che blocca più aziende, ed è bene verificarla prima di avviare la pratica.
Quanti tirocinanti si possono avere
Il numero di tirocini attivabili contemporaneamente in ciascuna unità operativa dipende dai dipendenti a tempo indeterminato e determinato in forza:
| Dipendenti | Tirocinanti contemporanei |
|---|---|
| Da 0 a 5 | massimo 1 |
| Da 6 a 20 | massimo 2 |
| Oltre 20 | 10% dei lavoratori, arrotondato all'unità superiore |
Alcune regole di calcolo da tenere a mente:
- i part-time si computano in proporzione all'orario; le frazioni superiori al 50% si arrotondano all'unità superiore;
- sono esclusi dal computo gli apprendisti e i somministrati;
- sono inclusi i soci lavoratori di cooperativa con rapporto subordinato;
- i limiti non si applicano ai tirocini in favore di persone con disabilità (L. 68/1999) e di soggetti svantaggiati (L. 381/1991);
- anche chi non ha dipendenti può ospitare un tirocinante, a condizione che il titolare o il legale rappresentante faccia personalmente da tutor aziendale;
- per le aziende stagionali del turismo i lavoratori a tempo determinato si contano, purché il loro rapporto inizi prima e finisca dopo il tirocinio.
Chi può fare il tirocinio
I destinatari sono maggiorenni che si trovino in una di queste condizioni: disoccupati o inoccupati iscritti al Centro per l'Impiego con DID valida, lavoratori in cassa integrazione o in fondi di solidarietà, lavoratori a rischio di disoccupazione a cui sia già stato intimato il licenziamento, oppure occupati che cercano un'altra occupazione.
Servono inoltre tre condizioni che è bene controllare subito:
- DID valida da almeno quindici giorni alla data della manifestazione di interesse;
- non avere già in corso un altro tirocinio extracurriculare, nemmeno fuori dall'avviso;
- non aver avuto alcun rapporto con la stessa azienda nei due anni precedenti per le stesse mansioni — a qualunque titolo, compresi part-time, lavoro occasionale e partita IVA.
La priorità in graduatoria va, nell'ordine, a chi ha concluso un percorso GOL senza essere assunto, ai percettori di NASpI, SFL o Assegno di inclusione, e ai disoccupati di lunga durata iscritti da oltre dodici mesi.
Restano fuori, invece, i tirocini che costituiscono attività abilitante all'esercizio di una professione regolamentata.
Durata, orario, sospensioni
La durata minima è di due mesi. Il massimo, proroghe comprese, dipende dal destinatario:
- 6 mesi per i tirocini formativi e di orientamento rivolti a neodiplomati, neolaureati o titolari di qualifica, entro ventiquattro mesi dal conseguimento del titolo;
- 12 mesi per i tirocini di inserimento o reinserimento di disoccupati e lavoratori a rischio;
- 24 mesi per le persone con disabilità e gli invalidi civili.
L'orario non può superare le 8 ore al giorno né l'orario settimanale del CCNL applicato; lo svolgimento in fascia serale o notturna va motivato nel progetto formativo. La sede deve essere in Abruzzo, con la possibilità di brevi trasferte presso altre sedi della stessa azienda per un massimo di trenta giorni complessivi.
Il tirocinio può essere prorogato più volte entro il tetto massimo, mentre il rinnovo tra le stesse parti non è ammesso e in nessun caso è finanziabile.
Come si attiva: lo sportello
Qui sta il passaggio che più spesso viene frainteso: la domanda non la presenta l'azienda e nemmeno il tirocinante. La presenta esclusivamente il soggetto promotore — Centri per l'Impiego, università, scuole, ITS Academy, enti accreditati ai servizi al lavoro o alla formazione, agenzie autorizzate all'intermediazione, e gli altri soggetti elencati dall'art. 7 delle Linee guida.
Il percorso è questo:
- l'azienda individua la persona, oppure si rivolge a un soggetto promotore perché la cerchi;
- il promotore verifica i requisiti di entrambi e convoca il candidato per un colloquio di orientamento obbligatorio, che va verbalizzato;
- promotore e azienda firmano la Convenzione e il Progetto Formativo Individuale;
- il promotore presenta la domanda sullo sportello digitale rasportello.regione.abruzzo.it (accesso con SPID o CIE);
- la Regione istruisce entro quindici giorni e notifica l'autorizzazione via PEC;
- il tirocinio deve partire il primo giorno del mese successivo alla comunicazione: se si lascia scadere quel termine, l'autorizzazione decade e si ricomincia da capo.
Le domande si presentano a flusso continuo e sono istruite in ordine cronologico di protocollazione, fino a esaurimento delle risorse. Al raggiungimento del 90% dei fondi la Regione pubblica un preavviso di chiusura dello sportello; le domande presentate dopo la comunicazione di esaurimento non vengono nemmeno istruite.
Una domanda incompleta non viene integrata: viene rigettata. Va ripresentata da zero e i quindici giorni ripartono dalla nuova data, con il rischio di trovare le risorse già impegnate.
Gli errori che costano cari
L'avviso dedica un articolo intero alle sanzioni, e sono pesanti. Per il soggetto ospitante:
- usare il tirocinante per sostituire un lavoratore o per attività non previste dal progetto formativo: interruzione immediata, esclusione dai benefici per tre anni, recupero integrale delle somme e segnalazione all'Ispettorato del Lavoro;
- violazioni in materia di salute e sicurezza: interruzione immediata ed esclusione per cinque anni;
- tutor aziendale assente o inoperativo: diffida con dieci giorni per regolarizzare, poi interruzione ed esclusione per un anno;
- registro presenze tenuto male o mancante: sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro;
- dichiarazioni false: esclusione definitiva, recupero delle somme e denuncia all'Autorità Giudiziaria.
Anche il tirocinante ha i suoi obblighi: assenze ingiustificate oltre il 30% delle ore mensili per più di due mesi comportano l'interruzione del percorso, e la falsificazione del registro presenze porta al recupero delle indennità già erogate.
Le sanzioni sono irrogate con ordinanza-ingiunzione, preceduta da contestazione scritta e da quindici giorni per le memorie difensive, e vengono pubblicate sul sito della Regione.
Cosa conviene fare adesso
Se state pensando di inserire una persona in azienda, l'ordine delle cose è questo:
- verificate i requisiti di affidabilità, a partire dai licenziamenti dell'ultimo anno e dalla regolarità contributiva;
- contate la capienza in base ai dipendenti dell'unità operativa interessata;
- controllate i due anni precedenti: se la persona ha già lavorato con voi su quelle mansioni, anche con una collaborazione occasionale, il tirocinio non è attivabile;
- individuate il tutor aziendale e mettete in conto il suo tempo: senza tutor operativo il tirocinio salta;
- rivolgetevi subito a un soggetto promotore, perché la domanda può presentarla solo lui e l'ordine cronologico premia chi arriva prima.
Il tirocinio non è e non deve diventare un modo per avere manodopera gratuita: è un percorso formativo con obiettivi scritti, un tutor e una verifica finale delle competenze. Usato così funziona, ed è uno dei pochi strumenti in cui l'onere economico è davvero a carico pubblico.
Se avete dubbi sulla capienza aziendale, sui requisiti o sulla gestione contabile dell'indennità, contattate lo studio: valutiamo insieme la situazione prima di avviare la pratica.
Articolo aggiornato al 30 ottobre 2026 sulla base delle Linee guida approvate con D.G.R. 488/2025 e dell'avviso approvato con determinazione DPH011/1468 del 5 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza personalizzata. Il testo ufficiale e la modulistica sono pubblicati sul portale SELFI della Regione Abruzzo.