Disciplinare Attuativo Esercizi Extralberghieri
DGR n. 668 del 17 ottobre 2023
Art. 43 della L.R. 10/2023 - Regione Abruzzo
← Torna alla Guida
Guida Completa →
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente disciplinare stabilisce, in attuazione dell'articolo 43, comma 4 della legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 "Disciplina del sistema turistico regionale", le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, ai fini della classificazione nonche i loghi distintivi delle strutture turistico-ricettive extralberghiere di nuova apertura.
2. Nelle attivita extralberghiere la fornitura dei servizi relativi al pernottamento e ad eventuali servizi accessori e complementari sono in capo ad un unico soggetto, persona fisica, giuridica o appartenente a organizzazioni ed enti senza scopo di lucro.
3. In caso di attivita svolta con carattere imprenditoriale, la gestione si considera unitaria anche se la fornitura dei servizi e affidata ad altri soggetti, secondo le modalita contrattuali in uso nel settore privatistico, in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attivita svolta, fermo restando, in capo al gestore principale, la responsabilita e la qualita dei servizi offerti dalla struttura extralberghiera.
4. La gestione imprenditoriale indiretta delle case e appartamenti vacanze di cui all'articolo 54, lett. b) della L.R. n. 10/2023, puo essere regolata sulla base degli elementi indicativi di cui all'allegato C del presente disciplinare, liberamente modificabile dalle parti.
5. La gestione delle case per ferie di cui all'articolo 44 della L.R. n. 10/2023, esercitata da enti o aziende per il soggiorno di dipendenti e relativi familiari di altri enti o altre aziende, puo essere regolata sulla base degli elementi indicativi di cui all'allegato D del presente regolamento, liberamente modificabile dalle parti.
Art. 2 - Destinazione urbanistica degli immobili e recupero edilizio
1. Gli immobili dove e esercitata l'attivita extralberghiera presentano destinazione d'uso residenziale, ad eccezione degli immobili adibiti a "case per ferie", ad "ostelli" e delle "soluzioni ricettive innovative" di cui all'art. 59 della L.R. n. 10/2023, che sono riconducibili alla destinazione d'uso turistico-ricettiva.
2. Le residenze di campagna sono censite come fabbricati civili o rurali con destinazione d'uso residenziale.
3. Per l'esercizio delle attivita extralberghiere possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, in conformita alle disposizioni degli strumenti urbanistici e della normativa statale vigente in materia.
4. Gli esercizi esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione edilizia come definiti dal DPR n. 380/01 nel testo in vigore devono adeguare le strutture al presente disciplinare.
Art. 3 - Idoneita, sicurezza e accessibilita dei locali
1. I locali destinati agli esercizi extralberghieri sono conformi alle seguenti disposizioni dell'allegato A) del presente disciplinare:
a) in materia di sicurezza, idoneita dei locali e di prevenzione incendi;
b) tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie;
c) in materia di accessibilita dei locali.
2. In relazione al comma 1, lettera c), si attuano, laddove previste, le disposizioni tecniche dettate in materia dalla normativa nazionale vigente, nonche le disposizioni di dettaglio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'allegato A).
3. Sono fatte salve le disposizioni stabilite dal regolamento edilizio comunale, dalle normative vigenti in materia o per casi e situazioni in cui l'adeguamento alle barriere architettoniche sia reso inapplicabile per comprovata impossibilita tecnico-strutturale o ambientale, adeguatamente certificata da un tecnico abilitato.
Art. 4 - Servizi aggiuntivi e complementari
1. L'accoglienza e l'ospitalita di animali al seguito della clientela sono consentite nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti comunali, qualora esistenti; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose.
2. I titolari o gestori delle strutture ricettive extralberghiere possono fornire alla propria clientela, nel rispetto delle normative vigenti di settore, prodotti e servizi accessori quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, nonche servizi di accompagnamento.
3. Le strutture ricettive extralberghiere che offrono servizi e attivita dedicate al benessere psico-fisico, finalizzate in via esclusiva a garantire un piu elevato livello di comfort e di relax agli ospiti alloggiati, utilizzano spazi e locali idonei nel rispetto delle vigenti norme tecniche ed igienico-sanitarie, nonche dei requisiti di cui all'allegato A) del presente disciplinare.
4. I servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 rilevano ai fini della classificazione di cui all'articolo 5.
Art. 5 - Classificazione
1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere e assegnato sulla base degli standards qualitativi minimi di cui all'allegato B) del presente disciplinare, riferibili alla prestazione e alla qualita dei servizi, nonche alle dotazioni e alle attrezzature offerte dai titolari della relativa struttura.
2. Il sistema di classificazione fornisce al pubblico indicazioni di massima del livello di comfort, della varieta e della qualita dei servizi nonche del contesto ambientale che ciascuna struttura ricettiva e in grado di offrire, secondo specifiche categorie simboleggiate da stelle espresse in un numero variabile crescente, come di seguito rappresentate:
a) per gli esercizi di B&B imprenditoriale, di affittacamere, nonche per le residenze di campagna o country house la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 4 categorie;
b) per le case e appartamenti vacanze (CAV) e residence la classificazione si articola in un numero variabile da 2 a 4 categorie;
c) per le case per ferie e gli ostelli la classificazione si articola in una categoria unica senza attribuzione di stelle;
d) per le soluzioni ricettive innovative, per i rifugi di montagna ed escursionistici, non e prevista alcuna classificazione specifica, fatto salvo il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato A) del presente regolamento.
3. La procedura di classificazione prevede un'autodichiarazione della classe da parte del titolare o del gestore mediante la compilazione di apposita modulistica da allegare alla segnalazione certificata di inizio attivita (SCIA) o di variazione dell'attivita extralberghiera.
Art. 6 - Riserva di denominazione
1. L'uso delle tipologie extralberghiere, nella ragione o denominazione sociale, e riservato esclusivamente a titolari o gestori di esercizi extralberghieri.
2. La denominazione di ciascun esercizio extralberghiero:
a) indica la tipologia di appartenenza e un nome di fantasia;
b) fatta eccezione per le strutture extralberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, non puo essere uguale a quella di altre strutture ricettive extralberghiere ovvero di altre tipologie ricettive dello stesso comune o dei comuni confinanti se si tratta di due esercizi ricettivi contigui.
3. Le strutture ricettive extralberghiere possono avvalersi della denominazione aggiuntiva di "posto tappa", se possiedono le caratteristiche di cui all'art.14 del presente disciplinare.
Art. 7 - Segni distintivi
1. Gli esercizi ricettivi extralberghieri, ad eccezione dei B&B, degli esercizi di affittacamere e delle CAV, sono tenuti ad esporre il logo identificativo della tipologia ed il simbolo distintivo della classe assegnata, ove prevista:
a) nell'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva extralberghiera da collocare sulla facciata principale, in modo ben visibile all'esterno nel rispetto della normativa comunale;
b) in caso di mancata indicazione nell'insegna, su una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza nonche le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente.
2. I B&B, gli esercizi di affittacamere e le CAV sono tenuti ad esporre logo identificativo della tipologia ed il simbolo distintivo della classe:
a) all'interno dell'esercizio nella zona di ricevimento ospiti;
b) in via facoltativa sulla facciata principale recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva extralberghiera.
Art. 8 - Pubblicita e obblighi informativi
1. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, nonche sull'eventuale sito web della struttura ricettiva.
2. All'interno di ogni struttura sono esposte in modo ben visibile:
a) la copia dell'autorizzazione, o della DIA, ove ancora esistenti, ovvero della SCIA, corredata della ricevuta dell'avvenuta trasmissione al SUAP, all'interno della zona ricevimento degli ospiti;
b) la tabella prezzi secondo le prescrizioni indicate all'articolo 74 della L.R. n. 10/2023.
Art. 9 - Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande
1. Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, limitato alla prima colazione per il B&B ed escluso nelle CAV e nei residence, e fornito alle sole persone alloggiate nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.
2. Il servizio di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande previsto all'interno delle strutture ricettive denominate "case per ferie" e "ostelli" puo essere offerto anche agli ospiti delle persone alloggiate, nonche a coloro che utilizzano la struttura per le finalita cui essa e destinata.
3. Gli adempimenti amministrativi ed i requisiti strutturali necessari per le attivita di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande sono previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, dal DPR 327/80 e dai provvedimenti adottati dalla struttura regionale competente in materia di sanita e igiene degli alimenti.
4. Per le attivita di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle strutture ricettive extralberghiere (B&B imprenditoriale, Affittacamere, Country House) sono soggetti ai seguenti adempimenti:
a) obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 6 del regolamento CE 852/2004;
b) predisposizione, anche in forma semplificata, di procedure HACCP atte alla tutela contro i rischi derivati dalla preparazione degli alimenti;
c) formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti ai sensi del Reg. CE 852/2004 (Allegato II - Capitolo XII).
5. I titolari dei B&B a conduzione familiare possono proporre ai loro alloggiati nei locali ove l'attivita viene svolta, alimenti e bevande confezionati ovvero provenienti da esercizi commerciali registrati ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004 o erogati mediante appositi macchinari o dispenser. In tali casi, se e esclusa qualsiasi forma di manipolazione dell'alimento o della bevanda, e richiesto in capo ai titolari, l'assolvimento dell'obbligo di referenziamento dei fornitori.
6. E altresi consentito ai B&B a conduzione familiare di offrire e somministrare loro alimenti e bevande preparati e manipolati all'interno della cucina domestica, fatto salvo l'adempimento di cui al comma 4, nel rispetto dell'artigianalita delle preparazioni e del territorio e delle normative igienico sanitarie nazionali e europee vigenti. Chi offre cibi e bevande soggetti a manipolazione nel servizio di prima colazione deve:
a) avere frequentato un programma di formazione in materia di igiene nella manipolazione degli alimenti;
b) garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico;
c) informare l'ospite che lo richieda sugli ingredienti utilizzati per la preparazione degli alimenti e delle bevande offerte, al fine di prevenire eventuali aspetti allergizzanti;
d) informare l'ospite circa la possibilita di presentare reclamo al comune competente.
7. Per i soli B&B a conduzione familiare la prima colazione puo essere garantita anche in esercizi esterni, previa comunicazione al SUAP in cui ha sede il B&B.
Art. 10 - Soluzioni ricettive innovative - Denominazioni e capacita ricettiva
1. Le soluzioni ricettive innovative sono destinate ad ampliare l'offerta turistica extralberghiera mediante forme di ospitalita e accoglienza ubicate in aree o strutture differenti rispetto a quelle disciplinate all'art. 43, comma 2, della L.R. 10/2023 a stretto contatto con la natura, anche sopraelevate dal suolo ed integrate con la vegetazione dei luoghi e in conformita di tutte le normative interagenti.
2. Le soluzioni ricettive di cui al comma 1 possono realizzarsi in unita abitative, camere o locali o manufatti di qualsiasi materiale, ricavati in aree naturali o spazi all'aperto, ed assumono, a seconda delle proprie caratteristiche e funzionalita, le seguenti denominazioni:
a) soluzioni ricettive complementari, se si tratta di soluzioni innovative create per incrementare o completare l'offerta turistica, nonche la qualita dei servizi, in misura inferiore al 50% rispetto al limite della capacita ricettiva consentita nella struttura di cui e parte;
b) soluzioni ricettive autonome, se si tratta di soluzioni innovative destinate all'accoglienza e all'ospitalita di turisti in strutture dedicate, fino ad una capacita ricettiva massima di 6 posti letto complessivi per singola struttura o soluzione.
4. Le strutture ricettive innovative autonome sono gestite in forma imprenditoriale.
5. In caso di offerta del servizio di somministrazione alimenti e bevande agli ospiti alloggiati la gestione e considerata in forma imprenditoriale, indipendentemente dalla capacita ricettiva della struttura o soluzione innovativa.
Art. 13 - Locazioni Turistiche - Adempimenti amministrativi
1. Coloro che locano immobili per finalita turistica per periodi consecutivi fino a 30 giorni trasmettono alla Regione Abruzzo il modello informativo previsto nell'allegato E) del presente disciplinare, per la registrazione nel SITRA - Sistema informativo turistico della Regione Abruzzo.
2. La Regione, ricevuto il modello di cui al comma 1, al fine di identificare l'immobile oggetto di locazione, consentire il rilevamento dei dati sul movimento dei flussi turistici e di fornire una corretta informazione all'utenza, assegna al medesimo un codice identificativo regionale (CIR), composto da una stringa costituita da undici cifre di cui sei per l'inserimento del codice ISTAT del comune e cinque per l'inserimento di un numero progressivo; se sono locate piu unita abitative private, e assegnato, per ognuna di esse, un singolo CIR.
4. Gli immobili destinati alla locazione turistica sono pubblicizzati, anche su portali telematici, rendendo visibile il codice di cui al comma 2, in modo da assicurare certezza nel riconoscimento dell'unita immobiliare.
5. Se il contratto di locazione viene cessato e l'immobile locato con altro tipo di contratto, il locatore, entro dieci giorni dall'avvenuta stipula del nuovo contratto di locazione, avvisa la Regione.
6. Gli immobili destinati alla locazione turistica non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.
ALLEGATO A - Requisiti Tecnici ed Igienico-Sanitari
Art. 1 - Eliminazione barriere architettoniche, sicurezza e prevenzione incendi
1. Le prescrizioni tecniche del presente allegato, riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche, si riferiscono alle seguenti strutture ricettive extralberghiere di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione: case per ferie, ostelli, affittacamere, B&B di tipo imprenditoriale, case e appartamenti per vacanze, residenze di campagna e residence, in conformita alle disposizioni normative di cui al Decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per le strutture ricettive di cui al comma 1 e richiesto, in particolare, il soddisfacimento dei seguenti requisiti:
a) se si tratta di strutture aventi una capacita ricettiva superiore a sei camere sono accessibili gli spazi esterni, le parti comuni e una camera con relativo servizio igienico;
b) se si tratta di strutture aventi una capacita ricettiva superiore a venti camere sono accessibili gli spazi esterni, le parti comuni e due camere con relativo servizio igienico;
c) se le camere non dispongono di servizi igienici, e accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della camera, almeno un servizio igienico.
Art. 2 - Superfici delle camere
1. Le camere da letto degli esercizi extralberghieri hanno una superficie minima, al netto dei bagni, di metri quadrati 9, se con un posto letto, e di metri quadrati 14, se con due posti letto. Per ogni posto letto in piu la superficie minima delle camere a due posti letto e aumentata di metri quadrati 6.
2. Il numero dei posti letto massimi consentiti in ciascuna camera e di 4 posti letto.
3. Eventuali posti letto aggiuntivi, a carattere non permanente, per minori di 15 anni facenti parte del nucleo familiare ospitato, non sono computati ai fini della determinazione del numero dei posti letto.
6. Le strutture di cui al comma 1 (Case per Ferie e Ostelli) devono essere dotate di:
a) di 2 wc ogni 12 posti letto o frazione, 2 bagni o docce ogni 20 posti letto o frazione (in settori separati per uomini e donne), 1 lavabo ogni 4 posti letto o frazione. Detti rapporti sono calcolati non computando le eventuali camere dotate di servizi igienici privati;
b) uno o piu locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq 25 per i primi 10 posti letto, con un incremento di mq 0,50 per ogni posto letto in piu.
7. Le camere delle case per ferie e ostelli hanno una superficie minima, al netto dei bagni, di metri quadrati 8, se con un posto letto, e di metri quadrati 14, se con due posti letto. Per ogni posto letto in piu la superficie minima delle camere a due posti letto e aumentata di metri quadrati 4. Nelle camerate e consentito l'uso di letti a castello.
Art. 4 - Superfici dei bagni
1. I bagni delle camere da letto degli esercizi extralberghieri che presentano destinazione d'uso turistico-ricettiva, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1 comma 1, hanno le seguenti superfici minime:
a) metri quadrati 5 per i bagni privati;
b) metri quadrati 6 per i bagni ad uso comune.
2. I bagni delle strutture extralberghiere di derivazione residenziale possiedono gli ordinari requisiti igienico-edilizi previsti dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.
Art. 5 - Altezze dei locali
1. Le camere degli esercizi extralberghieri aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva, presentano un'altezza minima di metri 2,70, ad esclusione dei vani accessori e di servizio con altezza minima di metri 2,40.
2. Per le strutture ricettive che operano nei comuni montani l'altezza minima e di metri 2,55 (metri 2,40 per quelle esistenti); per quelle ubicate a quote superiori ai 1.000 metri sul livello del mare l'altezza e di metri 2,40.
Art. 8 - Servizi igienico-sanitari
1. Gli appartamenti degli esercizi extralberghieri e le camere prive di servizi igienici privati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, garantiscono un rapporto numerico in termini di posti letto secondo gli standards strutturali di classificazione declinati, per le rispettive tipologie ricettive, nell'allegato B) del presente disciplinare.
3. I servizi igienico-sanitari comuni e quelli ad uso di strutture collocate in immobili a destinazione urbanistica turistico-ricettiva sono dotati di anti-wc, in caso di accesso diretto da aree abitabili; sia il w.c. che l'anti-w.c. sono dotati di ventilazione naturale o forzata.
4. I servizi igienico-sanitari comuni e quelli ad uso di strutture collocate in immobili a destinazione urbanistica residenziale possono anche non essere dotati di anti-wc; in tal caso, e considerato sufficiente il requisito dell'agibilita dei locali.
6. I servizi igienico-sanitari privati o comuni degli appartamenti e delle camere da letto delle strutture ricettive extralberghiere si intendono completi se dotati di w.c. con cacciata d'acqua, bidet, lavabo, specchio e vasca da bagno o piatto doccia, anche posti in vani separati.
7. E consentito derogare alla dotazione del bidet qualora la superficie dei servizi igienici delle strutture ricettive esistenti o di quelle nuove insediate in immobili esistenti non ne consenta l'installazione; in tal caso, detto requisito e considerato assolto anche mediante ricorso a soluzioni tecniche alternative quali "doccetta flessibile a parete" o accessori combinati "wc-bidet".
Art. 9 - Caratteristiche delle strutture di affittacamere
1. Le strutture ricettive adibite ad esercizio di affittacamere sono composte da camere, anche comunicanti, dotati di un accesso esterno, unico o con accessi secondari, fino al limite massimo della ricettivita consentita; ciascuna di esse e costituita da un locale adibito a camera da letto e da un eventuale bagno privato completo.
Art. 10 - Caratteristiche delle strutture di B&B
1. Le strutture ricettive adibite ad esercizi di B&B presentano le seguenti caratteristiche:
a) accesso esterno unico, o con accessi secondari;
b) iscrizione al catasto dei fabbricati come unica unita immobiliare.
2. Per camere si intendono gli spazi della struttura ricettiva destinati all'alloggio degli ospiti costituiti da almeno un locale adibito a camera da letto e da un eventuale bagno privato completo.
3. Oltre ai locali di cui al comma 2, e presente un locale soggiorno o sala ad uso comune per il servizio di prima colazione, all'interno del quale non e consentito posizionare letti per il pernottamento degli ospiti.
4. Nelle strutture di B&B non e consentito l'uso autonomo della cucina da parte degli ospiti.
Art. 11 - Caratteristiche delle strutture di CAV
1. Le strutture ricettive destinate a CAV sono collocate in unita abitative composte da almeno una camera da letto, da un bagno privato completo e da un locale ad uso cucina o angolo cottura, oppure in monolocali.
Art. 12 - Caratteristiche B&B imprenditoriale
1. Le strutture di B&B imprenditoriale sono esercitate in un'unica unita immobiliare in non piu di 6 camere e 14 posti letto.
5. Il servizio di preparazione e somministrazione della prima colazione e riservato alle persone alloggiate ed e offerto esclusivamente dal gestore, fatta salva la facolta per il B&B a conduzione familiare di cui all'articolo 53, comma 2, lettera a) della L.R. 10/2023, di affidarlo ad esercizi esterni.
Art. 13 - Caratteristiche B&B familiare
1. Il B&B a conduzione familiare e esercitato presso la residenza del titolare, in non piu di 4 camere e 10 posti letto.
2. Il titolare del B&B a conduzione familiare e obbligato a:
a) garantire la reperibilita telefonica;
b) consentire agli ospiti l'accesso all'unita immobiliare, anche in sua assenza;
c) garantire la propria presenza nell'unita abitativa al fine di assicurare il servizio di accoglienza e colazione.
ALLEGATO B - Standards Qualitativi Minimi per la Classificazione
L'Allegato B contiene le tabelle dettagliate con i requisiti per ogni livello di classificazione (stelle) per ciascuna tipologia di struttura ricettiva extralberghiera.
Sezione I - B&B Imprenditoriale
Classificazione da 1 a 4 stelle. Requisiti: reperibilita telefonica, servizio colazione, pulizia, cambio biancheria, dotazioni camere e bagni.
RS 5.1 - Bagno privato completo dotato di acqua calda e fredda in ciascuna camera: obbligatorio per 4 stelle.
Sezione II - Affittacamere
Classificazione da 1 a 4 stelle.
RS 5.1 - Bagni completi ad uso comune delle camere senza bagno privato nella misura di un bagno per ogni 2 camere o 4 posti letto o frazione di 2 camere: obbligatorio per 1-3 stelle.
RS 7.1 - Bagno completo dotato di acqua calda e fredda in ciascuna camera: obbligatorio per 4 stelle.
Sezione III - CAV e Residence
Classificazione da 2 a 4 stelle.
RS 5.1 - Bagno completo dotato di acqua calda e fredda in ciascun appartamento: obbligatorio per tutte le categorie.
Sezione IV - Country House
Classificazione da 1 a 4 stelle.
RS 9.1-9.3 - Bagno privato: 40% camere (1-2 stelle), 80% camere (3 stelle), 100% camere (4 stelle).
RS 10.2-10.3 - Bagni comuni: 1 ogni 8 posti letto (1-2 stelle), 1 ogni 4 posti letto (3 stelle).
Sezione V - Case per Ferie e Ostelli
Categoria unica senza attribuzione di stelle.
RS 5.1 - Bagni completi ad uso comune delle camere/camerate prive di bagno privato secondo i parametri tecnici previsti per le strutture di cui all'articolo 2, comma 6, dell'Allegato A (2 WC/12 p.l., 2 docce/20 p.l., 1 lavabo/4 p.l.).
Testo del Disciplinare DGR 668/2023 - Regione Abruzzo
Per il testo ufficiale consultare il BURA della Regione Abruzzo
